PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui costi degli apparati politico-amministrativi nazionali e locali, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta dal Presidente e da trenta membri, di cui quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente della Commissione è nominato congiuntamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti delle due Assemblee.
      3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti.
      4. La Commissione, nella prima seduta, elegge due vicepresidenti e due segretari.

 

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Art. 3.
(Compiti della Commissione).

      1. La Commissione ha il compito di:

          a) accertare i costi degli organi politico-amministrativi dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dei principali enti pubblici;

          b) ricostruire l'evoluzione nel tempo della composizione e del costo degli organi di cui alla lettera a);

          c) effettuare confronti internazionali fra le strutture e i costi degli organi politico-amministrativi italiani, di cui alla lettera a), e quelli di analoghi organismi di Paesi con caratteristiche simili all'Italia;

          d) predisporre una relazione conclusiva nella quale, dopo avere dato conto di quanto accertato relativamente agli aspetti di cui alle lettere a), b) e c), formula proposte volte alla riduzione o al contenimento dei costi relativi, motivando le proprie proposte e indicando tempi e modalità per il conseguimento di tali obiettivi.

Art. 4.
(Poteri della Commissione).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione e degli enti pubblici, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.
      3. La Commissione acquisirà inoltre gli atti e i documenti, relativi all'oggetto dell'inchiesta, che ad essa perverranno da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale.

 

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Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Nello svolgimento dei propri lavori, la Commissione, individuati i diversi argomenti oggetto dell'inchiesta, può ripartire fra i propri componenti il compito di riferire circa ciascuno di essi, ferma restando la responsabilità del Presidente, o del relatore da questo designato, di formulare una relazione conclusiva, secondo le indicazioni di cui all'articolo 3. Possono essere presentate relazioni di minoranza.
      2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

Art. 6.
(Pubblicità dei lavori).

      1. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

Art. 7.
(Durata).

      1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione, e presenta entro i due mesi successivi la relazione conclusiva.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nella misura massima di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.